Art. 5 · Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, è applicabile la seguente procedura :

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, è applicabile la seguente procedura :

In vigore dal 11 dic 1990
1)Se il prezzo d'entrata in Portogallo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi a un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo rappresentativo portoghese, viene istituito, salvo casi eccezionali, un importo correttore. Tale importo è pari alla differenza fra il prezzo rappresentativo portoghese e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata in Portogallo disponibili. 2)L'importo correttore è fissato allo stesso livello per tutte le importazioni provenienti dagli altri Stati membri e si aggiunge ai dazi doganali vigenti. Esso non viene modificato fintantoché la variazione degli elementi di calcolo non determina, per tre giorni di mercato consecutivi a decorrere dalla sua applicazione effetiva, una modifica del suo importo di oltre 1,2 ecu. 3)L'importo correttore viene abrogato se, dopo la sua applicazione effettiva, i prezzi d'entrata in Portogallo di due giorni di mercato consecutivi si collocano ad un livello almeno pari a quello del prezzo rappresentativo portoghese o se mancano i corsi per sei giorni lavorativi consecutivi. Questo provvedimento interviene anche se l'applicazione del paragrafo 2 determina la fissazione dell'importo correttore a livello zero.
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