Art. 3
In vigore dal 11 dic 1990
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 318, punto 1, lettere d) ed e) dell'atto di adesione, è applicabile la procedura seguente:
1.Se il prezzo d'offerta portoghese si mantiene per due giorno di mercato consecutivi a un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo d'offerta comunitario, viene istituito, salvo casi eccezionali, un importo correttore. Tale importo è pari alla differenza fra il prezzo d'offerta comunitario e la media aritmetica degli ultimi due prezzi d'offerta portoghesi disponibili.
2.Qualora si constati che per 5-7 giorni di mercato consecutivi, il prezzo d'offerta portoghese è alternativamente al di sopra e al di sotto del prezzo d'offerta comunitario, con la possibilità che prezzi d'offerta portoghesi superiori o inferiori al prezzo d'offerta comunitario si presentino anche per due giorni di mercato consecutivi senza che questo fenomeno determini l'applicazione del punto 1, viene istituito, salvo casi eccezionali, in deroga allo stesso punto 1, un importo correttore alle condizioni appresso indicate:
tale importo correttore viene istituito se tre prezzi d'offerta portoghesi sono risultati inferiori al prezzo d'offerta comunitario e purché uno di tali prezzi d'offerta portoghesi risulti inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario;
tale importo correttore è pari alla differenza fra il prezzo d'offerta comunitario e l'ultimo prezzo d'offerta portoghese disponibile, inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario.
3.L'importo correttore istituito in virtù dei punti 1 e 2 è identico per tutti gli Stati membri della Comunità a dieci e si aggiunge ai dazi doganali vigenti.
4.L'importo correttore istituito in applicazione del punto 1 non è modificato, fintantoché la variazione degli elementi del suo calcolo non implica, per tre giorni di mercato consecutivi a decorrere dalla sua applicazione effettiva, una modifica del suo importo di oltre 1,2 ecu.
L'importo correttore è abrogato se dopo la sua applicazione effettiva, i prezzi d'offerta in Portogallo di due giorni di mercato consecutivi si collocano ad un livello almeno pari a quello del prezzo d'offerta comunitario o se mancano i corsi per sei giorni lavorativi consecutivi. Questo provvedimento interviene anche se l'applicazione del primo comma determina la fissazione dell'importo correttore a livello zero.
5.L'importo correttore istituito conformemente al punto 2 è applicato per 6 giorni.
L'importo correttore può essere abrogato prima dello scadere di tale termine soltanto se:
l'applicazione del punto 1) determina la fissazione di un nuovo importo correttore superiore o se, a decorrere dall'applicazione effettiva dell'importo correttore, i prezzi d'offerta portoghesi si collocano, per tre giorni di mercato consecutivi, a un livello almeno pari a quello del prezzo d'offerta comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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