Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1990
Per il calcolo del prezzo d'offerta portoghese di cui all'articolo 318, punto 1, lettera b) dell'atto di adesione, la Commissione segue regolarmente, in base alle informazioni fornitele dagli Stati membri o da essa raccolte, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, l'evoluzione dei corsi medi dei prodotti in provenienza dal Portogallo sull'insieme dei mercati rappresentativi della Comunità a dieci per i quali sono disponibili corsi, ossia corsi medi sui mercati d'importazione più rappresentativi degli Stati membri nonché quotazioni significative rilevate su altri mercati per importanti quantitativi di tali prodotti o, mancando corsi sui mercati più rappresentativi, quotazioni significative rilevate su altri mercati per quantitativi importanti. Si considerano rappresentativi: I corsi dei prodotti della categoria I, purché le quantità di tale categoria rappresentino almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati; I corsi dei prodotti della categoria I, completati, qualora i prodotti di tale categoria rappresentino meno del 50 % dei quantitativi II per quantitativi che consentono di coprire il 50 % del quantitativi totali commercializzati; categoria II, qualora manchino i prodotti della categoria I, a meno che non sia deciso di applicare un coefficiente di adeguamento ove, a seguito delle condizioni di produzione in Portogallo, tali prodotti non siano, per le loro caratteristiche qualitative, normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I. Il coefficiente d'adeguamento, viene applicato ai corsi previa detrazione dei dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3648:oj#art-2