Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 1990
1. Il prezzo d'offerta comunitario, di cui all'articolo 318, punto 1, lettera a) dell'atto di adesione, valido per l'insieme della Comunità a dieci, è fissato per ciascuna campagna di commercializzazione o per ciascuno dei periodi in cui può essere suddivisa una campagna, in funzione dell'evoluzione stagionale dei corsi. Esso viene fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Tuttavia, per il periodo compreso dal 1o gennaio 1991 alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991, esso viene fissato anteriormente al 1o gennaio 1991. 2. I prezzi alla produzione da considerare per la fissazione del prezzo d'offerta comunitaria sono i prezzi di prodotti nazionali definiti nelle loro caratteristiche commerciali, rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi delle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o una parte di esso e che corrispondono alla categoria di qualità I e a determinati requisiti di condizionamento. La media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo è stabilita escludendo i corsi che si possono considerare eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni del mercato. Inoltre non si prende in considerazione la media di uno Stato membro qualora essa si allontani in modo eccessivo dalle normali fluttuazioni. 3. Le spese di trasporto di cui all'articolo 318, punto 1, lettera a) dell'atto di adesione possono essere calcolate forfettariamente.
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