Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1990. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30.12.1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10.1.1987, pag. 1. (4) GU n. L 336 dell'1.12.1990, pag. 51. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato: Peschereccio da sostituire: >PIC FILE= "T0048061"> Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente: >PIC FILE= "T0048062">
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