Art. 2
In vigore dal 6 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1990.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30.12.1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10.1.1987, pag. 1. (4) GU n. L 336 dell'1.12.1990, pag. 51.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato:
Peschereccio da sostituire: >PIC FILE= "T0048061">
Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente: >PIC FILE= "T0048062">
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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