Art. 9

Art. 9

In vigore dal 4 dic 1990
1. Fino al 31 marzo 1991 deve essere mantenuto il regime nazionale di limitazione della produzione lattiera stabilito dall'ex Repubblica democratica tedesca. L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o aprile 1991. I quantitativi di riferimento possono essere attribuiti provvisoriamente per l'ottavo periodo di dodici mesi, a condizione che periodo. Il regolamento (CEE) n. 1079/77(31), non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante la campagna lattiera 1990/1991. Durante questa campagna deve essere mantenuto il regime nazionale di riscossione del prelievo di corresponsabilità stabilito dall'ex Repubblica democratica tedesca. 2. Gli articoli da 27 a 51 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o settembre 1991.
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