Art. 5

Art. 5

In vigore dal 4 dic 1990
1. Qualora a seguito dell'unificazione tedesca insorgano difficoltà gravi e tali da compromettere il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato, ovvero difficoltà che potrebbero gravemente alterare una situazione economica regionale, fino al 31 dicembre 1992 qualsiasi Stato membro può chiedere di venir autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di riequilibrare la situazione e di adeguare il settore interessato. 2. Nel caso si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, nel rispetto del trattato, decidere le necessarie misure che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se la Commissione è stata adita su richiesta di uno Stato membro che subisce o rischia di subire gravi perturbazioni, essa prende una decisione nelle ventiquattr'ore che seguono il ricevimento della richiesta. 3. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione della misura stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione. 4. L'applicazione delle misure previste nei paragrafi 1, 2 e 3 è limitata al 31 dicembre 1993.
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