Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 dic 1990
1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all', paragrafo 1, possono venir decise, secondo la procedura prevista all', misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto del presente regolamento. 2. Tali integrazioni o adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà cui è confrontata l'applicaziona della regolamentazione agricola. Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi fondamentali della regolamentazione agricola e delle disposizioni del presente regolamento. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.
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