Art. 10

Art. 10

In vigore dal 4 dic 1990
La Repubblica federale di Germania notifica quanto prima alla Commissione le misure prese in virtù delle autorizzazioni previste nel presente regolamento. La Commissione ne informa gli Stati membri nelle sedi idonee. Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Repubblica federale di Germania riferisce in merito alla loro applicazione ; tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.
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