Art. 1
In vigore dal 4 dic 1990
1. Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, il presente regolamento stabilisce le disposizioni transitorie e gli adeguamenti necessari della regolamentazione agricola comune.
2. Il presente regolamento si applica :
ai prodotti agricoli previsti nell'allegato II del trattato e
alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80(18), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90(19), e nel regolamento (CEE) n. 2783/75(20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87(21).
Esso non riguarda :
le direttive concernenti i settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché la legislazione veterinaria e zootecnica, oggetto della direttiva 90/654/CEE(22),
le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, oggetto della direttiva 90/650/CEE(23),
i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89(25).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3577:oj#art-1