Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile durante il periodo delle concessioni previste nel regolamento (CEE) n. 3568/90. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)Proposta del 25 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (4)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5)GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43. (6)GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3576:oj#art-4