Art. 5
In vigore dal 4 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.
Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS
(1)GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 14, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.
(2)Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(5)Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(6)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(7)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.
(8)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.
(9)GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3575:oj#art-5