Art. 3
In vigore dal 4 dic 1990
1. L'importo delle spese comunitarie per realizzare l'azione di cui al presente regolamento a carico del FESR, del FSE e del FEAOG, sezione orientamento, ammonta a 3 miliardi di ecu (prezzi 1991) per il periodo 19911993.
2. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo di cui al paragrafo 1 si aggiungono agli importi indicati nell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88.
Essi non vengono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi da 3 a 6 del suddetto articolo.
Storico versioni
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