Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 dic 1990
1. Entro il 31 gennaio 1991, la Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione un piano sull'insieme degli interventi strutturali previsti a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2052/88 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1993. Il piano contiene : un'analisi quanto più dettagliata possibile della situazione socio-economica delle nuove regioni tedesche, elaborata in funzione delle informazioni disponibili ; la descrizione, per quanto possibile al livello regionale adeguato, degli assi principali scelti per gli interventi comunitari nonché delle relative azioni ; i dati relativi alle azioni condotte nell'ambito dell'obiettivo n. 5a ; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano. conseguimento degli obiettivi previsti nelle iniziative comunitarie di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 3. Un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali relativi al periodo che si conclude il 31 dicembre 1993 viene definito entro un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione del piano. 4. Il quadro comunitario di sostegno viene elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88. 5. A titolo eccezionale, data la mancanza di dati statistici appropriati relativi al territorio in questione, le misure dei fondi strutturali saranno attuate senza una classificazione a priori delle regioni e delle zone di questo territorio, in base agli obiettivi regionali e rurali.
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