Art. 1
All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4055/86 è aggiunto il comma seguente :
In vigore dal 4 dic 1990
«Gli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca devono essere adattati senza indugio e comunque entro il 1o gennaio 1995.»
Storico versioni
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