Art. 9

Art. 9

In vigore dal 4 dic 1990
1. Secondo la procedura prevista all' può essere decisa l'adozione di misure riguardanti complementi destinati a colmare evidenti lacune, nonché adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva. 2. Tali adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione. Essi devono rispettare i principi della regolamentazione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste dalla presente direttiva. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.
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