Art. 7

Art. 7

In vigore dal 4 dic 1990
1. I regolamenti (CEE) n. 2183/78 e (CEE) n. 2830/77 sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1992. 2. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è applicabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993.
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