Art. 6

Art. 6

In vigore dal 4 dic 1990
Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna(17) è modificato come segue : 1)All', paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente : «Nel caso dei battelli tedeschi già registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data dell'unificazione, il pagamento della quota sarà obbligatorio a decorrere dal 1o gennaio 1991.» 2)All', è aggiunto il paragrafo seguente :«8. Qualora, entro un termine di sei mesi dall'unificazione tedesca, il governo tedesco desideri che venga organizzata un'azione di demolizione anche per i battelli della sua flotta registrati, prima dell'unificazione, nell'ex Repubblica democratica tedesca, esso comunica la propria richiesta alla Commissione che determina le modalità dell'azione di demolizione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e secondo principi uguali a quelli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (*). (*)GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.» 3)All', paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il comma seguente : «Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più applicabili ai battelli in fase di costruzione nell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1o settembre 1990, a condizione che la data di consegna e di entrata in servizio non sia posteriore al 31 gennaio 1991.» 4)All', paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il comma seguente : «Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai battelli che sono stati integrati nella flotta tedesca a seguito dell'unificazione tedesca ma che non erano registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1o settembre 1990.» 5)All', è aggiunto il paragrafo seguente : «5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all', paragrafo 4, quarto comma ed all', paragrafo 3, lettera a), secondo comma e lettera b), secondo comma anteriormente al 1o gennaio 1991. Essi ne informano la Commissione.»
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