Art. 1
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81,
In vigore dal 4 dic 1990
la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare gli aiuti di cui al succitato paragrafo 1 alle organizzazioni di produttori, costituite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca ; tali aiuti verranno erogati secondo le modalità seguenti :
l'importo degli aiuti per il primo, secondo e terzo anno non deve superare rispettivamente il 5 %, il 3 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata connessa con l'azione dell'organizzazione di produttori ;
gli aiuti non devono peraltro superare nel primo anno l'80 %, nel secondo anno il 70 % e nel terzo anno il 60 % delle spese di gestione sostenute dall'organizzazione di produttori ;
possono essere versati anticipi forfettari sugli importi degli aiuti alle organizzazioni di produttori interessate dal momento del loro riconoscimento, e successivamente all'inizio di ogni anno ;
il saldo degli aiuti deve essere versato entro cinque anni dalla data di riconoscimento.
Storico versioni
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