Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 dic 1990
1. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992, nel campo della statistica agraria, deroghe agli atti giuridici elencati nell'allegato, per quanto attiene ai periodi di riferimento, alle date di riferimento, alle date delle rilevazioni, alle date di trasmissione ed al campo delle persone da intervistare. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'.
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