Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 8, modificata il 25. 10. 1990. (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 2.
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