Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 dic 1990
1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all' arreca grave pregiudizio in uno o più Stati membri ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristinare la normale aliquota del dazio per il prodotto in questione. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. 2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato(8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/88(9).
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