Art. 2
Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE)
In vigore dal 4 dic 1990
n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci(6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1769/89(7).
Storico versioni
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