Art. 2 · Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE)

Art. 2

Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE)

In vigore dal 4 dic 1990
n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci(6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1769/89(7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3568:oj#art-2