Art. 5

Art. 5

In vigore dal 4 dic 1990
1. La Commissione è coadiuvata da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro il termine che il suo presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri si applica la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Se però non sono conformi al parere espresso dal comitato, dette misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia l'applicazione delle misure decise di un periodo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
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