Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 dic 1990
L'importo stimato necessario per l'attuazione dell'azione ammonta a 500 milioni di ecu - principalmente sotto forma di aiuti non rimborsabili e per il resto sotto forma di prestiti - da imputare interamente al bilancio 1991. Tuttavia, l'attuazione finanziaria del presente regolamento potrà aver luogo solo previa adeguata modifica del bilancio per l'esercizio 1991 e delle previsioni di bilancio, secondo la procedura prevista per ciascuno di questi casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3557:oj#art-2