Art. 3
In vigore dal 4 dic 1990
Il ritmo minimo d'incremento progressivo del contingente è del 10 % dall'inizio di ogni anno.
L'incremento va aggiunto a ciascun contingente e l'incremento successivo va calcolato sulla cifra globale così ottenuta. Articolo 4
1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'.
2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:
- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza. Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1990. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 22.
(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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