Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 dic 1990
A decorrere dall'8 dicembre 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0580 4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere
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