Art. 1
In vigore dal 3 dic 1990
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (esclusa zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.
La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (esclusa zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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