Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 1990
1 . I periodi di cui all' del regolamento ( CEE ) n . 3210/89 sono fissati in allegato per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 90, le lattughe diverse da quelle di cui al codice NC 0705 19 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui ai codici NC 0806 10 11 e 0806 10 15 e i meloni di cui al codice NC 0807 10 90 . 2 . Per le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00 : _ i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione e _ i periodi di cui all' del regolamento ( CEE ) n . 3210/89 sono fissati nell'allegato .
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