Art. 1
In vigore dal 29 nov 1990
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3NO eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1990 .
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3NO eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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