Art. 2
In vigore dal 28 nov 1990
1 . Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato .
2 . Nell'ambito di una procedura di gara il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi . Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso . Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi . In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,2 ECU/t al giorno .
Storico versioni
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