Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 2. (2) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 19 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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