Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 27 nov 1990
1) All': a) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Nel caso degli olivicoltori la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna, l'aiuto è concesso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE, per la quantità di olio effettivamente prodotta in un frantoio riconosciuto. Nel caso degli altri olivicoltori, l'aiuto è concesso conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE ed è pari a quello risultante dalla media delle rese in olive ed in olio, fissata forfettariamente nel corso delle ultime quattro campagne conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al numero di olivi in produzione e purché la trasformazione delle olive in olio sia effettuata in un frantoio riconosciuto. » b) Al paragrafo 5, primo comma, la cifra « 400 » è sostituita da « 500 ». 2) All': a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Gli olivicoltori che sono membri di un'organizzazione di produttori presentano a questa organizzazione, anteriormente ad una data da determinare, una domanda di aiuto individuale, contenente la prova dell'avvenuta triturazione delle olive in un frantoio riconosciuto. » b) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: « 6. Gli olivicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori presentano alle autorità competenti dello Stato membro interessato anteriormente ad una data da determinare, una domanda di aiuto contenente la prova dell'avvenuta triturazione delle olive in un frantoio riconosciuto. » 3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 6 1. Le organizzazioni di produttori riconosciute che non aderiscono ad un'unione prevista all'articolo 20 quater, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE: - presentano, in conformità dell', paragrafo 1, le dichiarazioni di coltura di tutti i loro membri; - presentano mensilmente le domande di aiuto dei membri, sotto forma standardizzata e adatta al trattamento computerizzato di cui all'articolo 16. L'aiuto è richiesto per le quantità prodotte dai membri che hanno terminato la produzione di olio, a condizione che i controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1 siano stati effettuati e siano stati rispettati gli obblighi che ne derivano. Sotto pena di esclusione, tutte le domande relative alla produzione di una determinata campagna devono essere presentate prima di una data da stabilire; - ricevono dallo Stato membro interessato gli acconti sull'aiuto alla produzione nonché il saldo degli aiuti e procedono senza indugio alla loro ripartizione tra gli oleicoltori membri. 2. Se un'organizzazione di produttori aderisce ad una unione, le dichiarazioni di coltura e le domande di aiuto degli oleicoltori membri devono essere presentate dall'unione. » 4) L'articolo 7 è abrogato. 5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 1. Prima di presentare la domanda di aiuto, ogni organizzazione di produttori verifica: - la conformità del fascicolo presentato da ciascun membro con gli obblighi di cui all', in particolare l'esistenza della prova della triturazione delle olive in un frantoio riconosciuto; - per quanto riguarda gli oleicoltori la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna, la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ogni oleicoltore sulle quantità di olive triturate e le quantità di olio ottenute, da un lato, e sulle quantità di olive e di olio indicate nella prova di triturazione. 2. L'organizzazione di produttori trasmette alle autorità competenti dello Stato membro interessato i documenti relativi ai propri membri se non è stabilita la corrispondenza di cui al paragrafo 1, secondo trattino. » 6) Il testo dell'articolo 10, primo trattino, è sostituito dal testo seguente: « - coordinano le attività delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali attività siano conformi al presente regolamento e in particolare procedono direttamente, secondo una percentuale da determinare, alla verifica del modo in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ». 7) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 1. Ciascun olivicoltore, la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna, può ottenere un acconto sull'importo dell'aiuto richiesto. 2. Per gli oleicoltori membri di un'organizzazione di produttori, l'acconto: - è pari alla somma che si ottiene moltiplicando l'importo dell'aiuto unitario fissato conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 2 per il 90 % della quantità di olio indicata nella domanda d'aiuto; - può essere concesso solo se sono stati effettuati le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 1 ed il controllo previsto all'articolo 14, paragrafo 3 bis, secondo trattino, fatti salvi eventuali altri controlli. 3. Per gli oleicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori e per gli oleicoltori associati che non fanno ricorso all', l'acconto: a) è pari alla somma che si ottiene moltiplicando l'importo dell'aiuto unitario fissato conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 2 per la quantità indicata nella domanda di aiuto; b) può essere concesso solo se: - si sono fissate conformemente all'articolo 18 le rese in olive ed in olio per la campagna in corso; - sono stati effettuati le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 1 ed i controlli previsti all'articolo 14, paragrafo 3 bis. » 8) All'articolo 14: a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Gli stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo effettuate da tali organismi in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 10, primo trattino. » b) È inserito il paragrafo seguente: « 3 bis. Ai fini del pagamento dell'aiuto agli oleicoltori la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna, gli Stati membri produttori controllano: - l'esattezza delle dichiarazioni di coltura, su base di criteri da determinare; - la corrispondenza tra la quantità di olio indicata nella domanda d'aiuto e quella risultante dalla contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti; - la compatibilità tra la produzione di olive dichiarata da ogni oleicoltore come triturata presso un frantoio riconosciuto ed i dati risultanti dalla sua dichiarazione di coltura, su base di criteri da determinare. » c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, prodotto dagli oleicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna, il controllo deve permettere di verificare: - l'esattezza delle dichiarazioni di coltura su base di criteri da determinare; - l'esistenza della prova della triturazione delle olive in un frantoio riconosciuto. » 9) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Se i controlli di cui agli articoli 13 e 14 non consentono di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di un frantoio riconosciuto, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili al frantoio in questione, lo Stato membro interessato determina la quantità di olio che può beneficiare dell'aiuto per ciascun produttore la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna e che ha fatto triturare la propria produzione di olive in detto frantoio. » 10) Il testo dell'articolo 17 bis è sostituito dal testo seguente: « Articolo 17 bis 1. Anteriormente al 1o dicembre della campagna in corso, la Commissione determina la media delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne. 2. Anteriormente al 1o febbraio della campagna in corso, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE: - la produzione stimata; - l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato. Tale importo deve essere tale che, tenuto conto delle previsioni di produzione della campagna in questione, sia evitato qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. 3. Al più tardi sei mesi dopo la fine della campagna, si procede, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, alla fissazione relativamente a detta campagna: - della produzione effettiva per cui è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; - dell'importo dell'aiuto unitario alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, da concedere ai produttori la cui produzione media è di almeno 500 kg per campagna; - della quantità che deve essere riportata alla campagna successiva, se la produzione di cui al primo trattino è inferiore alla quantità massima fissata. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 marzo, i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per la campagna in corso. La Commissione può avvalersi di altre fonti d'informazione e fare effettuare eventuali studi o indagini sulla produzione di olio d'oliva. » 11) All'articolo 21, la data « 1o gennaio 1990 » è sostituita da « 1o gennaio 1995 ».
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