Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 nov 1990
Qualora si constati, dopo la fine di una campagna, che l'importo degli acconti versati in applicazione dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 supera l'importo del premio pagabile per pecora nell'ambito di tale campagna, un importo corrispondente a questa differenza è detratto dall'importo pagabile per pecora da versare nell'ambito della campagna successiva.
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