Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 nov 1990
Il premio pagabile per pecora, di cui all' del regolamento (CEE) n. 3013/89, è versato soltanto se il suo livello supera un importo da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 30 dello stesso regolamento; in caso contrario, l'importo del premio viene aggiunto a quello del premio pagabile per pecora nell'ambito della campagna successiva nella regione o nelle regioni di cui trattasi.
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