Art. 2
In vigore dal 27 nov 1990
1. I limiti fissati all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano individualmente a ciascun produttore anche nel caso in cui egli faccia parte di una o più associazioni di produttori. In questo caso, uno stesso produttore può beneficiare un'unica volta del premio in misura piena, entro i limiti suddetti.
2. È considerato produttore in zona svantaggiata qualsiasi produttore di carne ovina e/o caprina, la cui azienda sia situata nelle zone definite in applicazione dell', paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.
È considerato produttore in zona svantaggiata anche il produttore di carni ovine e/o caprine la cui azienda abbia almeno la metà della superficie agricola utilizzata, ai sensi dell', lettera b) del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 807/89 (7), in dette zone e se ne serva per la produzione ovina e/o caprina.
3. È inoltre considerato produttore in zone svantaggiate qualsiasi imprenditore che pratichi la transumanza, a condizione che:
- da un lato, faccia pascolare per almeno 90 giorni consecutivi nelle zone definite dall', paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE almeno il 90 % degli animali per i quali è richiesto il premio,
- dall'altro, la sede dell'azienda sia situata in zone geografiche ben definite per le quali è comprovato che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che tali movimenti di animali sono resi necessari dall'assenza di quantitativi sufficienti di foraggio durante il periodo in cui ha luogo la transumanza.
4. Secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, la Commissione stabilisce, in particolare, le zone geografiche menzionate al paragrafo 3.
Storico versioni
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