Art. 6 · Gli importi riscossi o ricuperati presso venditori, acquirenti ed immagazzinatori corrispondenti a:

Art. 6

Gli importi riscossi o ricuperati presso venditori, acquirenti ed immagazzinatori corrispondenti a:

In vigore dal 27 nov 1990
- le spese reali dovute al mancato rispetto delle norme stabilite per l'acquisto e la vendita di prodotti, - le cauzioni incamerate in applicazione del regolamento (CEE) n. 352/78 (11), - gli importi addebitati agli operatori a seguito del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria, debbono essere accreditati al FEAOG, in conformità dell', paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3492:oj#art-6