Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 nov 1990
1. Per quanto riguarda la conservazione dei quantitativi immagazzinati può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse. Le perdite di quantità dovute alla conservazione corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche risultanti dall'inventario contabile e le scorte effettive, esistenti all'ultimo giorno dell'esercizio, stabilite sulla base dell'inventario di cui all' o, in corso di esercizio, alle scorte contabili residue dopo esaurimento delle scorte effettive di un magazzino. 2. Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti assunti in carico, può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse. 3. Le quantità mancanti a seguito di furti o di altre perdite risultanti da cause individuabili sone escluse dal calcolo dei limiti di tolleranza previsti ai paragrafi 1 e 2. 4. I limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati in base alla procedura prevista all' previo esame, se necessario, da parte del comitato di gestione interessato.
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