Art. 10
In vigore dal 27 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 11.
(7) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(10) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(11) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.
ALLEGATO Elementi di spesa e di entrata che possono essere iscritti nei conti di cui all', paragrafo 1
A. Elementi di spesa relativi alle operazioni materiali di magazzinaggio di cui al punto a):
1) Spese coperte con importi forfettari:
a) entrata
b) uscita
c) magazzinaggio, tenuto conto delle spese d'inventario
d) trasformazione o disossamento
e) condizionamento
f) etichettatura
g) analisi
h) denaturazione, colorazione, movimentazione o manodopera
i) ritiro dal magazzino e reimmagazzinamento
j) traporto dopo l'intervento
k) trasporto stabilimento-deposito
l) spese inerenti alla distribuzione gratuita dei prodotti oggetto d'intervento pubblico.
2) Spese non coperte con importi forfettari, che non devono essere necessariamente collegate al momento dell'operazione materiale:
- spese di trasporto prima dell'intervento, pagate o riscosse al momento dell'acquisto;
- spese causate da un trasporto nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro, ovvero all'esportazione;
- spese coperte da una gara;
- altre spese occasionate da operazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.
B. Altri elementi di spesa o di entrata di cui alla lettera c):
- valore dei quantitativi mancanti e deteriorati ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 5;
- importi riscossi o recuperati presso venditori, acquirenti e immagazzinatori, diversi dagli importi di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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