Art. 10

Art. 10

In vigore dal 27 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 11. (7) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (8) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19. (9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (10) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (11) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1. ALLEGATO Elementi di spesa e di entrata che possono essere iscritti nei conti di cui all', paragrafo 1 A. Elementi di spesa relativi alle operazioni materiali di magazzinaggio di cui al punto a): 1) Spese coperte con importi forfettari: a) entrata b) uscita c) magazzinaggio, tenuto conto delle spese d'inventario d) trasformazione o disossamento e) condizionamento f) etichettatura g) analisi h) denaturazione, colorazione, movimentazione o manodopera i) ritiro dal magazzino e reimmagazzinamento j) traporto dopo l'intervento k) trasporto stabilimento-deposito l) spese inerenti alla distribuzione gratuita dei prodotti oggetto d'intervento pubblico. 2) Spese non coperte con importi forfettari, che non devono essere necessariamente collegate al momento dell'operazione materiale: - spese di trasporto prima dell'intervento, pagate o riscosse al momento dell'acquisto; - spese causate da un trasporto nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro, ovvero all'esportazione; - spese coperte da una gara; - altre spese occasionate da operazioni previste dalla regolamentazione comunitaria. B. Altri elementi di spesa o di entrata di cui alla lettera c): - valore dei quantitativi mancanti e deteriorati ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 5; - importi riscossi o recuperati presso venditori, acquirenti e immagazzinatori, diversi dagli importi di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3492:oj#art-10