Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 1990
1. I conti annuali sono stabiliti per ogni prodotto oggetto di intervento pubblico. In tali conti figurano, separatamente, le seguenti categorie di elementi: a) spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto del prodotto da parte degli organismi d'intervento; b) spese per interessi su fondi stanziati dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento; c) differenze, da un lato, tra il valore dei quantitativi riportati dall'esercizio precedente e quello dei quantitativi entrati, tenuto conto dei deprezzamenti di cui alla lettera d), e, d'altro lato, tra il valore dei quantitativi usciti e quello dei quantitativi riportati all'esercizio successivo, nonché eventuali altre spese ed entrate; d) importi conseguenti al deprezzamento previsto all' del regolamento (CEE) n. 1883/78. Nell'allegato figurano l'elenco delle spese di cui alla lettera a), nonché la descrizione particolareggiata delle altre spese ed entrate di cui alla lettera c). Le spese relative a trasporti nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro sono approvate in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (10), ovvero secondo i casi, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e contabilizzati conformemente alla lettera a). 2. La contabilizzazione dei vari elementi di spesa e di entrata, salvo specifiche disposizioni adottate in conformità della procedura di cui all', viene eseguita in funzione del momento in cui avviene l'operazione materiale risultante dalla misura d'intervento. 3. L'eventuale saldo attivo di un conto viene detratto dalle spese dell'esercizio in corso.
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