Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 nov 1990
1 . Salvo casi di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi devono essere presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale . Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini stabiliti, benché il contraente si sia fatto parte diligente per procurarseli tempestivamente, possono essere concesse dilazioni, complessivamente non superiori a 6 mesi, per la presentazione dei documenti stessi . 2 . Salvo i casi di forza maggiore di cui all' e i casi in cui sia stata avviata un'indagine sul diritto agli aiuti, le autorità competenti pagano l'aiuto al più presto e non oltre tre mesi dalla data di presentazione da parte del contraente della domanda di pagamento debitamente corredata dei documenti giustificativi .
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