Art. 6

Art. 6

In vigore dal 27 nov 1990
1 . L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato ex , paragrafo 3 . 2 . Salvo il diposto del paragrafo 3, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le concessioni principali di cui all', paragrafo 2 . 3 . L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale . Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale : a ) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto viene ridotto in proporzione; b ) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato; c ) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato . 4 . Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %. L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3446:oj#art-6