Art. 6
In vigore dal 27 nov 1990
1 . L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato ex , paragrafo 3 .
2 . Salvo il diposto del paragrafo 3, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le concessioni principali di cui all', paragrafo 2 .
3 . L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale .
Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale :
a ) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto viene ridotto in proporzione;
b ) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato;
c ) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato .
4 . Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %.
L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi .
Storico versioni
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