Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 nov 1990
1 . Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre di ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto . Il conferimento all'ammasso può avvenire per singole partite, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno per contratto e pe magazzino . 2 . Durante le operazioni di conferimento, il contraente può tagliare in tutto o in parte, i prodotti di cui trattasi, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo oggetto del contratto e che tutti i prodotti ottenuti dalle operazioni di taglio vengano immagazzinati . Non oltre l'inizio delle operazioni di conferimento il contraente manifesta la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà tuttavia, l'ente d'intervento può esigere che tale manifestazione di volontà avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita . I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio non possono essere immagazzinati . 3 . Le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'ente d'intervento . Questa data corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o referigerato, _ nel luogo di ammasso, quando le carni siano congelate sul posto, _ nel luogo di congelazione, quando le carni siano congelate in impianti idonei fuori del luogo di ammasso . ( 1 ) GU n . L 289 del 7 . 10 . 1989, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 164 del 29 . 6 . 1985, pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 201 del 31 . 7 . 1990, pag . 9 . ( 4 ) GU n . L 275 del 18 . 10 . 1980, pag . 8 . ( 5 ) GU n . L 104 dell'11 . 5 . 1971, pag . 12 . ( 6 ) GU n . L 82 del 29 . 3 . 1990, pag . 12 . ( 7 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964, pag . 2012/64 . ( 8 ) GU n . L 395 del 30 . 12 . 1989, pag . 13 . ( 9 ) GU n . L 205 del 3 . 8 . 1985, pag . 5 . ( 10 ) GU n . L 364 del 14 . 12 . 1989, pag . 54 . ( 1 ) GU n . L 124 dell'8 . 6 . 1971, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 276 del 20 . 10 . 1980, pag . 12 . ( 3 ) GU n . L 306 dell'11 . 11 . 1988, pag . 28 . Tuttavia, per i prodotti immagazzinati allo stato tagliato, l'accertamento del peso può avvenire anche nel luogo di taglio . L'accertamento del peso dei prodotti da conferire all'ammasso non può avere luogo prima della conclusione del contratto . 4 . Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto . Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi .
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