Art. 15

Art. 15

In vigore dal 27 nov 1990
1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento . 2 . Gli Stati membri comunicano via telex o telefax alla Commissione : a ) prima del giovedì di ogni settimana, e ripartiti secondo il periodo di ammasso, i prodotti e i quantitativi oggetto di domande di conclusione di un contratto, i prodotti e i quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti nella settimana precedente, nonché un riepilogo dei prodotti e quantitativi per i quali sono stati conclusi contratti; b ) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali conferiti all'ammasso; c ) mensilmente, i prodotti e i quantitativi totali effettivamente giacenti all'ammasso, nonché quelli per i quali il periodo di ammasso contrattuale è terminato; d ) mensilmente, in caso di riduzione o di proroga del periodo di ammasso ex , paragrafo 3, lettera g ), o in caso di riduzione del periodo d'ammasso ex , paragrafo 5, i prodotti e i quantitativi il cui periodo di ammasso è stato modificato, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati . 3 . L'applicazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento è oggetto di esame periodico, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 3013/89 .
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