Art. 13
In vigore dal 27 nov 1990
1 . Gli Stati membri vigilano sul rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto . A tal fine essi designano l'autorità nazionale responsabile del controllo sull'ammasso .
2 . Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposta al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato :
a ) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
b ) la data di conferimento all'ammasso;
c ) il peso e il numero delle scatole o dei colli altrimenti confezionati;
d ) la presenza dei prodotti in magazzino;
e ) la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale completata, in caso di applicazione delle disposizioni dell', paragrafi 5, dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso .
3 . Il contraente, o eventualmente, in sua vece, il gestore del magazzino, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati :
a ) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;
b ) la data di conferimento all'ammasso e la data calcolata della fine del periodo minimo di ammasso contrattuale, completato dalla data dell'effettiva uscita dall'ammasso;
c ) il numero delle carcasse delle mezzene, delle scatole o dei colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni paletta o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente per singole partite;
d ) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino .
4 . I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto . Ogni paletta e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, devono essere contrassegnati in modo da evidenziare numero del contratto, denominazione del prodotto e peso . La data di comferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno .
All'atto del conferimento all'ammasso, l'autorità preposta al controllo verifica il contrassegno di cui al primo comma e può procedere alla sigillatura dei prodotti immagazzinati .
5 . L'autorità preposta al controllo procede :
a ) per ogni contratto, al controllo dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui all', paragrafo 4;
b ) al controllo obbligatorio della presenza dei prodotti in magazzino durante l'ultima settimana del periodo di ammasso contrattuale;
c ) _ o alla sigillatura di tutti i prodotti immagazzinati oggetto di un contratto, conformemente al paragrafo 4, secondo comma, oppure
_ ad un controllo, senza preavviso per sondaggio, della presenza dei prodotti in magazzino . Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % del quantitativo immagazzinato in ogni Stato membro in forza di un provvedimento di aiuto all'ammasso privato . Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione . Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso . Le spese di sigillatura o di movimentazione occasionate dalle operazioni di controllo sono a carico del contraente .
6 . I controlli effettuati in forza del paragrafo 5 sono oggetto di un rapporto ove figurino
_ la data del controllo,
_ la sua durata
e
_ le operazioni svolte .
Il rapporto sul controllo è firmato dall'agente responsabile e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserito nel fascicolo di
pagamento .
7 . In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, da determinarsi dall'autorità preposta al controllo .
Gli Stati membri notificano questi casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane .
Storico versioni
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