Art. 11 · Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente :

Art. 11

Quando l'importo dell'aiuto è stabilito in anticipo forfettariamente :

In vigore dal 27 nov 1990
a ) la proposta contrattuale deve essere presentata al competente ente d'intervento in conformità dell', paragrafi 1 e 2; b ) l'ente d'intervento competente deve comunicare ad ogni richiedente, a mezzo lettera raccomandata, mediante telex, telefax o dietro ricevuta di ritorno, la decisione sulla proposta contrattuale entro i cinque giorni lavorativi che seguono la data di presentazione della domanda all'ente stesso . In caso di accettazione della proposta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno di inoltro della comunicazione di cui al primo comma, lettera b ). L'ente d'intervento precisa in conformità la data di cui all', paragrafo 3, lettera c ).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3446:oj#art-11