Art. 8
In vigore dal 27 nov 1990
Il tasso di conversione da applicare agli importi dell'aiuto e delle cauzioni è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno della conclusione del contratto, quando l'importo dell'aiuto è stabilito forfettariamente in anticipo, oppure il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quando l'aiuto è concesso mediante gara .
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