Art. 6

Art. 6

In vigore dal 27 nov 1990
1 . L'importo dell'aiuto è determinato per unità di peso e si riferisce al peso accertato ex , paragrafo 3 . 2 . Salvo il disposto del paragrafo 3 e dell', paragrafo 4, il contraente ha diritto all'aiuto se sono soddisfatte le condizioni principali di cui all', paragrafo 2 . 3 . L'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale . Se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale : a ) superiore o pari al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto è ridotto in proporzione; b ) inferiore al 90 %, ma superiore o pari all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto per il quantitativo effettivamente conservato è dimezzato; c ) inferiore all'80 % di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato . 4 . In caso di disossamento : a ) se il quantitativo effettivamente ammassato è pari o inferiore a 67 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato; b ) se il quantitativo effettivamente ammassato è superiore a 67 kg e inferiore a 75 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto viene ridotto in proporzione; c ) non viene versato alcun aiuto per il quantitativo eccedente i 75 kg d carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione . 5 . Dopo tre mesi di ammasso contrattuale, e su richiesta del contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, purché il contraente costituisca una cauzione d'importo pari all'anticipo, maggiorato del 20 %. L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di tre mesi . Se i prodotti oggetto del contratto sono esportati in conformità dell', paragrafo 4, prima del pagamento dell'anticipo, in sede di calcolo di questo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali prodotti .
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