Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 nov 1990
1 . L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2, non può eccedere il 30 % dell'aiuto richiesto . 2 . Le condizioni principali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2220/85 sono le seguenti : _ non ritirare una domanda di conclusione di contratto o un'offerta di gara, _ conservare in ammasso almeno il 90 % del quantitativo previsto dal contratto, durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e alle condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera a ), e _ quando si applica l', paragrafo 4, esportare le carni secondo una delle tre opzioni ivi contemplate . 3 . Salvo il disposto dell', paragrafo 4 del presente regolamento è esclusa l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2220/85 . 4 . La cauzione è svincolata immediatamente se la proposta contrattuale o l'offerta di gara sono respinte . 5 . Se il termine ultimo per il conferimento all'ammasso, di cui all', paragrafo 1, è superato di 10 giorni, il contratto è risolto e la cauzione viene incamerata in conformità dell'articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 2220/85 .
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