Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 nov 1990
1 . La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su di uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto . 2 . La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere a ), c ), d ) ed e ) e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione . 3 . Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi : a ) una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, b ) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare, c ) il termine ultimo per le operazioni di ammasso di cui all', paragrafo 3 della totalità del quantitativo di cui alla lettera b ), d ) il periodo di ammasso, e ) l'importo dell'aiuto per unità di peso, f ) l'importo della cauzione, g ) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria . 4 . Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni : a ) conferire all'ammasso entro i termini di cui all' e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplate dall', paragrafo 3 senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'ente di intervento può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati; b ) comunicare all'ente d'intervento con cui ha stipulato il contratto tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'ente d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita; c ) per pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento a non altre 1 mese dalla data di cui all', paragrafo 4; d ) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all', paragrafo 4; e ) consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali . ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968, pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 4 . 3 . 1989, pag . 43 . ( 3 ) GU n . L 164 del 29 . 6 . 1985, pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 201 del 31 . 7 . 1990, pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968, pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977, pag . 17 . ( 7 ) GU n . L 104 dell'11 . 5 . 1971, pag . 12 . ( 8 ) GU n . L 82 del 29 . 3 . 1990, pag . 1 . ( 9 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964, pag . 2012/64 . ( 10 ) GU n . L 395 del 30 . 12 . 1989, pag . 13 . ( 11 ) GU n . L 62 del 7 . 3 . 1980, pag . 5 . ( 12 ) GU n . L 199 del 22 . 7 . 1983, pag . 12 . ( 13 ) GU n . L 205 del 3 . 8 . 1985, pag . 5 . ( 14 ) GU n . L 364 del 14 . 12 . 1989, pag . 54 . ( 1 ) GU n . L 124 dell'8 . 6 . 1971, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 351 del 14 . 12 . 1987, pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 152 del 16 . 6 . 1990, pag . 33 . ( 4 ) GU n . L 114 del 3 . 5 . 1980, pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 306 dell'11 . 11 . 1988, pag . 20 . ( 1 ) GU n . L 123 del 7 . 5 . 1981, pag . 3 . ( 2 ) GU n . L 81 del 4 . 4 . 1989, pag . 5 .
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